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Prelievo Forzoso Snaitech

Prelievo forzoso di Snaitech per un esercente di Lucca

Ci si chiede spesso se possa piovere per sempre, citando l’epico film, eppure alle volte è proprio così, forse è vero. Parliamo infatti di quanto era stato sancito dalla legge di Stabilità del 2015 poi abrogata per un rimpolpo sostanzioso delle casse statali. Si parla quindi di un ammontare di ben 500 milioni di euro, una cifra niente male.

L’idea, infatti, era quella di far pagare la cifra proprio ai gestori di slot machine su territorio italiano, dopo anni di concessioni e agevolazioni.
Una notizia che aveva fatto molto scalpore all’epoca e che destava sospetti soprattutto da parte degli interessati. Tanto da chiedersi allora: chi sta realmente pagando queste cifre?

La sentenza di Lucca spiega l’inghippo

Una sentenza del tribunale di Lucca di settembre 2022 chiarisce come stanno le cose.
Infatti, abbiamo decifrato vari articoli, per comprendere cosa sia successo in modo semplice all’esercente che si era opposto al decreto ingiuntivo difeso dall’avvocato Gabellini.

L’esercente avrebbe dovuto pagare infatti ben 24.241,54 euro e gli interessi per le procedure richieste da Snaitech. Quest’ultima era riuscita a ottenere questo decreto nei confronti dell’interessato perché all’interno dei suoi locali aveva 23 macchinette in comodato d’uso.

Snaitech e altri 12 gestori, ai quali era stato imposto il prelievo forzoso di 500 milioni di euro - a loro volta visto il contratto con gli esercenti - volevano valorare le regole contrattuali che pretendevano il 97% del netto delle spese per gli esercenti e il 3% in favore dell’azienda.
Questa regola, purtroppo vale sia in positivo che in negativo, perciò le 13 società come Snaitech interessate pagheranno il 3% e il 97% dovrà essere pagato dagli esercenti ai quali i primi hanno concesso in comodato le macchinette cabinate.

Un maxi pagamento diluito

Si parla quindi di un maxi pagamento diluito, che non avrà un grande effetto possibilmente sui business, né per gli esercenti né per i gestori. Dunque cosa succederà all’interessato di Lucca? Dovrà in quanto esercente, pagare ben 24000 euro e invece i restanti 3000 euro saranno pagati da Snaitech.

Cosa rimarrà da pagare ai 13 gestori, tra i quali anche Snaitech?

La quota prevede dunque il 3% di 500 milioni di euro da dividere per i 13 gestori. Snaitech facendone parte, dovrà pagare quindi 1 milione e 100 mila euro. E i 36 milioni restanti, dovranno quindi essere divisi tra tutti gli esercenti che sono in possesso delle 31000 slot machine nei locali o sale slot.

La sentenza di Lucca, citiamola:

“Innanzitutto, per effetto dello ius supreveniens la disposizione censurata trova applicazione per un solo anno (2015). Inoltre il legislatore del 2015 è intervenuto chiarendo (ma invero ciò era già desumibile dal testo originario) che l’onere del prelievo forzoso è a carico non solo dei concessionari, ma di tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori.
Infine il criterio di riparto di tale onere è basato non solo sul numero degli apparecchi, a cui il legislatore ancora il principio di equa distribuzione delle risorse, attesa l’impossibilità di una valutazione specifica sulla produttività del singolo apparecchio e sul rilevo che maggiore è il numero degli apparecchi, maggiore è la raccolta delle giocate e di conseguenza più grande la partecipazione al pagamento della cifra indicata dal legislatore, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compensi cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo gli accordi contrattuali con i concessionario. 

Pertanto deve ritenersi, così come condivisibilmente affermato nella sentenza del tribunale di Lucca numero 999/2018, di cui si condivide, sul punto il precorso argomentativo, che l’intervento legislativo sopravvenuto abbia modificato completamente il quadro di riferimento, eliminando ogni aspetto di irragionevolezza e disparità di trattamento”.

Continua: “Parimenti infondate le eccezioni anche in ordine al quantum debeatur che Snaitech ha correttamente quantificato conformemente ai criteri di cui alla normativa in vigore per il solo anno 2015. Invero al fine di ripartire l’onere, derivante dalla legge 190 del 2014, articolo 1, comma 649, con i propri gestori Snaitech si è basata sui dati previsti dalla legge citata e dal decreto di ADM del 15.01.2015 che aveva individuato il numero di apparecchi sul territorio nazionale e, dopo aver suddiviso l’importo di 500 mln di euro per il numero totale degli apparecchi, aveva individuato per ciascuno di essi, l’onere pari ad euro 1207,27.
Pertanto Snaitech ha poi moltiplicato il valore di 1207, 27 euro per il numero degli apparecchi dell’esercente che si era opposto al decreto ingiuntivo alla data del ricorso, pari a 23, quantificando così in euro 27.767,21 il valore del prelievo forzoso che Snaitech avrebbe dovuto condividere con l’esercente stesso. Successivamente ha applicato a tale valore le percentuali di ripartizione del compenso concordate sulla base del contratto in essere che si attestavano al 3% per Snaitech e 97% per l’esercente, ottenendo una cifra pari ad euro 26.934,38 di cui non versati euro 24.241,54. Deve quindi ritenersi corretta la quantificazione operata da Snaitech di cui al decreto ingiuntivo che va quindi confermato”.

Concludendo

Purtroppo per l’esercente di cui abbiamo parlato, ci sono ulteriori oneri ai fini della perdita della causa, ovvero il pagamento di ben 3000 euro di spese. Questa è la decisione rispetto alla sentenza di primo grado.
Non sappiamo cosa farà l’esercente ma sembra che effettivamente ai fini contrattuali dovrà predisporre quella cifra in favore delle casse.

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